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Chi siamo
1) COSTITUZIONE
E’ costituita “L’Associazione Nazionale Italiana Bambini Epatopatici Cronici - ONLUS” in sigla “A.N.I.B.E.C. - ONLUS”, organizzazione non lucrativa d’utilità sociale.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica d’organizzazione non lucrativa d’utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
2) SEDE
L’associazione ha sede in Roma – c/o Reparto epatologia Ospedale "Bambino Gesù", Piazza S. Onofrio, 4 - Roma
3) SCOPO
L'associazione è apolitica, è esclusa qualsiasi finalità di lucro. L'associazione ha per scopo:
· la promozione di tutte le iniziative a favore di bambini con gravi malattie del fegato sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento e della cura;
· di promuovere ed organizzare attività volte a favorire ed assistere i bambini con gravi malattie del fegato dal punto di vista assistenziale, ricreativo e fornire tramite l'attività sociale strumenti di orientamento ed assistenza per le famiglie.
· Promuovere convegni, concorsi ed ogni altra attività utile al progresso scientifico per la cura delle malattie del fegato.
E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionale sopra descritte, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Ldg. 4 dicembre 1997, n. 460.
4) DURATA
L’associazione ha durata illimitata.
5) PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali annuali e/o dalla tassa di ammissione che per il primo anno vengono fissate in lire 30.000 (trentamila);
b) dalle donazioni che potranno essere ricevute dall’associazione.
Gli eventuali utili della gestione non possono essere distribuiti agli associati ma devono essere impiegati esclusivamente per le attività istituzionali dell'associazione.
6) NORMATIVA
L’associazione sarà retta delle norme contenute nell’atto costitutivo per quanto ivi non previsto da quelle di Legge.
7) SOCI
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione; ed hanno i stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
Possono entrare a far parte dell’associazione come soci ordinari tutti coloro, persone od enti, che intendono perseguire i fini dell’associazione, la cui domanda sia accettata dal consiglio direttivo previo versamento della quota di ammissione annualmente stabilita dal consiglio direttivo. I soci che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 ottobre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e saranno obbligati al versamento della quota annuale.
Le quote ed i contributi associativi, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti causa morte e non sono rivalutabili.
Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e per attività che contrastino con il perseguimento degli scopi sociali. La morosità sarà dichiarata dal consiglio direttivo, l’indegnità dall’assemblea.
Sono soci onorari i medici, gli operatori sanitari e le personalità eminenti italiane e straniere che contribuiscono con apporti scientifici, culturali e materiali all’attuazione degli scopi dell’associazione. Gli stessi hanno diritto di partecipare all’assemblea con voto consultivo.
8) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
1- l’assemblea dei soci
2- il presidente
3- il consiglio direttivo
4- il collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito e onorifico.
9) L'assemblea è costituita dai soci fondatori e ordinari. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità alla Legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
10) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ogni socio fondatore o ordinario ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto. I soci che si trovano in stato di morosità non possono partecipare all’assemblea né delegare ad altri il diritto di voto od esercitare diritti di voto per delega di altri.
11) CONVOCAZIONE
L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo con lettera da inviare a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data della riunione e mediante affissione nella sede sociale almeno quindici giorni prima di detta data.
Nell’avviso di convocazione sono indicati gli argomenti all’ordine del giorno.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; è inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno la presidenza di concerto con il consiglio direttivo o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto in assemblea.
12) Presiede l’assemblea il presidente dell’associazione; in caso di sua assenza o impedimento, ove esiste, il vice presidente;in caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge il proprio presidente.
Spetta al presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle convocazioni e delle deleghe.
Il presidente nomina un segretario; dell’assemblea viene steso un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene trascritto in apposito registro e di cui viene tenuta una copia a disposizione dei soci presso la sede sociale.
E’ in ogni caso fatto divieto all’assemblea ed al consiglio direttivo, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
13) MAGGIORANZE E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA
L’assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla Legge. Comunque in seconda convocazione delibera con la maggioranza degli intervenuti.
L’assemblea ha competenza esclusiva:
Ø sull’approvazione del bilancio annuale e preventivo e delle relazioni annuali del consiglio direttivo (ove previste) e sull’azione di responsabilità verso gli amministratori;
Ø sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione;
Ø Sulla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione;
Ø Sulla elezione del presidente dell’associazione, dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti.
L’assemblea può inoltre deliberare su ogni altro argomento che non sia per Legge o per statuto di competenza esclusiva di altri organi sociali e che sia iscritto all’ordine del giorno.
14) IL PRESIDENTE
Il Presidente, ove non vi provvedano l’assemblea o l’atto costitutivo, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i soci fondatori e ordinari; resta in carica per due anni ed è rieleggibile.
Il presidente rappresenta l’associazione in giudizio e nei confronti di terzi;
presiede le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo e può partecipare a qualsiasi riunione degli altri organi sociali;
coordina le attività degli organi e dei servizi sociali;
cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari e vigila sull’adempimento delle deliberazioni dell’assemblea e sul corretto perseguimento dei fini statutari.
Può delegare ad uno o più membri del consiglio direttivo parte delle proprie funzioni, specificando i limiti della delega e può rilasciare a terzi anche non soci procure speciali per il compimento di determinati atti.
21) In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente se nominato ovvero dal più anziano di età fra i membri del Consiglio direttivo.
G) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
22) Il consiglio direttivo è composto da due a nove membri scelti fra i parenti dei bambini affetti da gravi malattia del fegato.
I membri del consiglio direttivo qualora non siano nominati dall’atto costitutivo, vengono eletti dall’assemblea tra i soci fondatori e ordinari. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un vice-presidente ed un segretario.
Può istituire comitati tecnico-scientifici con funzione di consulenza su specifici problemi, nominandone direttamente i rispettivi componenti.
Il consiglio direttivo è costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio direttivo e presieduto dal presidente o dal vice-presidente ovvero dal più anziano di età.
Possono partecipare alle riunioni, oltre ai revisori dei conti anche, i revisori dei conti anche, se invitati, i rappresentanti dei comitati scientifici, ma senza diritto di voto.
Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.
16) POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
In particolare:
cura la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
ha la gestione amministrativa, economica e finanziaria dell’associazione e procede alla nomina dei dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione;
Provvede, se del caso, a redigere il regolamento per il funzionamento dell’associazione, che non potrà comunque contrastare con lo statuto, e a far osservare lo stesso e lo statuto;
Delibera sull’ammissione di nuovi soci in conformità a quanto disposto dallo statuto.
17) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi eletti dall’assemblea che può altresì nominare due membri supplenti; dura in carica due anni.
I revisori dei conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell’ambito delle attività dell’associazione.
18) Il collegio dei revisori dei conti controlla e sorveglia la gestione economica e finanziaria dell’associazione accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la consistenza di cassa e del patrimonio sociale;
esprime pareri in proposito in sede di comitato direttivo, alle cui riunioni i suoi membri sono invitati a partecipare, senza diritto di voto; le delibere assunte in sede di consiglio direttivo, non sono valide se alla riunione non era presente almeno un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti;
redige una relazione annuale scritta sui bilanci consuntivi e preventivi sottoposti dal consiglio direttivo all’assemblea.
I revisori possono procedere in qualsiasi momento ad atti ispettivi, anche individualmente.
19) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In caso di estinzione l’assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, ad altra associazione (onlus) con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 90 Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna parte e il terzo dai due così nominati o in caso di disaccordo dal presidente della Camera di Commercio di Roma che giudicheranno inappellabilmente de bono ed aequo senza formalità di procedura.
21) RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, troveranno applicazione le norme delle vigenti Leggi italiane.