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Il Trapianto > legislazione e documentazione
LEGGE 16 DICEMBRE 1999, n. 482 (G.U. del 20-12-1999, n.297)
NORME PER CONSENTIRE IL TRAPIANTO PARZIALE DI FEGATO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 (Trapianto parziale di fegato)
1. In deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967.
Art. 2 (Entrata in vigore)
1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 Dicembre 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4308): Presentato dall'ON. Baiamonte il 5 Novembre 1997. Asseganto alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 25 Novembre 1997, con pareri delle commissioni I e II. Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 12, 13, 19, 28 Maggio; 9, 10 Giugno 1998; 14, 21, 22 Luglio 1999 Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 29 Settembre 1999. Esaminato dalla commissione in sede legislativa, il 5 ottobre 1999 e approvato il 6 ottobre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4259): Assegnato alla 12 commissione (Sanità), in sede deliberante, il 14 Ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1 e 2. Esaminato dalla 12 commissione il 20 Ottobre 1999; 11 e 23 Novembre 1999 e approvato il 25 Novembre 1999.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all’art. 1: Il testo dell’art. 5 del codice civile, è il seguente: Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo). - Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al costume”.
- La legge 26 giugno 1967, n. 458, reca “Trapianto del rene tra persone viventi”.